IL PRESIDENTE
  Vista  la  legge  18  novembre 1981, n. 659, recante: "Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul  contributo  dello
Stato al finanziamento dei partiti politici";
  Vista  la  legge  8  agosto  1985,  n.  413,  recante: "Aumento del
contributo dello Stato a titolo di concorso  nelle  spese  elettorali
sostenute dai partiti politici";
  Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della
regione   a  statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige,  concernenti  i
risultati della consultazione elettorale del 21 novembre 1993 per  il
rinnovo di quel consiglio regionale;
  Vista  la  conforme  delibera  adottata  in  data  16 febbraio 1994
dall'Ufficio  di  Presidenza  della   Camera   dei   deputati   sulla
ripartizione  del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio
regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige;
  Visti gli articoli  2  e  6  del  regolamento  dei  servizi  e  del
personale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981,
n.  659,  citata in premessa, sono riconosciuti, a titolo di concorso
dello Stato nelle  spese  elettorali  sostenute  per  l'elezione  del
consiglio  regionale  della  regione a statuto speciale Trentino-Alto
Adige, svoltasi il 21  novembre  1993,  contributi  finanziari  nella
misura  indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del
presente decreto.